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Patente a crediti nei cantieri edili: le indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota prot. n. 288 del 15 luglio 2025, ha fornito le istruzioni per richiedere i crediti aggiuntivi relativi alla patente a crediti obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi del settore edile, come previsto dall’art. 5, comma 7, del Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024.
Crediti aggiuntivi: cosa prevede il DM 132/2024
Il decreto ha introdotto un sistema di patente a crediti, con un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato fino a 100 in base a specifici requisiti legati alla sicurezza e all’organizzazione del lavoro.
Dal 10 luglio 2025, è attiva la procedura per richiedere l’integrazione del punteggio iniziale.
I criteri per ottenere i crediti aggiuntivi
I crediti supplementari sono riconosciuti in base a parametri come:
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anzianità dell’impresa;
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formazione aggiuntiva in materia di sicurezza;
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investimenti e interventi per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Requisiti che danno diritto a crediti aggiuntivi
1. Anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio
Fino a 10 crediti possono essere assegnati in base alla storicità dell’impresa.
Il punteggio aumenta con gli anni di iscrizione alla CCIAA.
Imprese estere e professionisti non iscritti alla Camera di Commercio (es. archeologi) possono autocertificare l’anzianità riferita alla partita IVA o alla gestione separata.
2. Sistema di gestione della sicurezza certificato UNI EN ISO 45001
La certificazione ISO 45001 rilasciata da enti accreditati da ACCREDIA o equivalenti consente di ottenere crediti.
Il certificato va allegato digitalmente e deve indicare la data di validità, generalmente triennale, con possibilità di aggiornamento un mese prima della scadenza.
3. Asseverazione MOG ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Serve un’asseverazione da parte di un Organismo Paritetico iscritto al repertorio nazionale, secondo la norma UNI 11751-1.
Il documento deve riportare date di validità aggiornate ed è rinnovabile ogni tre anni.
4. Certificazione SOA (Classi I e II)
È possibile ottenere crediti anche in presenza di certificazioni SOA valide (di qualsiasi categoria, purché rientranti nelle classi I o II).
Il certificato deve essere aggiornato entro un mese dalla scadenza.
5. Attività di consulenza e monitoraggio da parte degli Organismi Paritetici
Ulteriori crediti possono essere riconosciuti alle imprese che abbiano ricevuto attività di supporto e verifica, con esito positivo, da parte di un Organismo Paritetico.
È necessaria una formale attestazione, anch’essa soggetta a scadenza e aggiornamento.
Come presentare i requisiti
Il rappresentante legale dell’impresa, o un delegato, deve caricare i documenti sul Portale della Patente a Crediti, indicando per ciascun requisito la data di inizio e fine validità.
Casi particolari: soggetti esteri e professionisti
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I soggetti stranieri sprovvisti di identità digitale (SPID, CIE, CNS, eIDAS) devono recarsi presso un Ufficio territoriale dell’Ispettorato per identificarsi e presentare la domanda.
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I professionisti non iscritti alla CCIAA, come gli archeologi, devono anch’essi rivolgersi agli uffici competenti per ottenere il riconoscimento dei requisiti.
Correzione e aggiornamento dei dati inseriti
I requisiti caricati in modo errato possono essere corretti autonomamente prima dell’aggiornamento notturno del punteggio (tra le 00:00 e le 03:00).
Dopo tale fascia oraria, sarà necessario contattare l’Ufficio territoriale dell’Ispettorato, tramite PEC o di persona.
L’ufficio provvede alla rimozione del dato errato, permettendo un nuovo caricamento corretto.
Perdita dei crediti aggiuntivi
Se, nel corso di un’ispezione, emerge che un requisito non è più valido:
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gli ispettori propongono la revoca dei crediti tramite l’applicativo;
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il dirigente dell’Ispettorato convalida la decisione e ne informa il legale rappresentante dell’impresa.
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