DEFINIZIONE DI RLST – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

DEFINIZIONE DI RLST – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

D.Lgs 81/08

art. 2 Definizioni
i) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

art. 48 Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’art. 47 comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Cosa Fa l’RLST?

  • Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • È consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui articolo 37;
  • Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e ad alle malattie professionali;
  • Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  • Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
  • Formula osservazioni in occasioni di visite e di verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • Partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • Fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
  • Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegato per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza o la salute durante il lavoro.